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Da “Il Fisco” n. 37/2005

 

 

 

“Il principio era già insito nell’ordinamento tributario”.

L’Agenzia delle Entrate conferma la riportabilità delle perdite pregresse nella trasformazione di società di capitali in società di persone

 

Di Alberto Buscema

Dottore Commercialista in Padova

 

Introduzione

In presenza di perdite fiscali, l’operazione di trasformazione regressiva, pur essendo di semplice attuazione, era attuata solo da pochi impavidi; il rischio di vedere vanificato l'utilizzo delle perdite era piuttosto elevato.

Certamente più saggio era evitare la modifica dell'"abito" tecnico e continuare ad usufruire della perdita all'interno della società di capitali, evitando defatiganti contenziosi con il fisco.

L’incertezza era generata dall’assenza di espliciti riferimenti normativi alla possibilità o al divieto di utilizzo delle perdite; quale conseguenza aveva preso vigore una contrapposizione di vedute in ambito interpretativo, dove la sensibilità di ciascun operatore è inevitabilmente diversa.

Qui si fronteggiavano sostanzialmente due tesi: quella della maggioranza della dottrina che, attraverso vari principi del sistema, sosteneva la riportabilità delle perdite e quella del ministero delle finanze che si era espressa con una risoluzione ministeriale negando la fruibilità.

La “materia del contendere” riguardava solo l’operazione di trasformazione “regressiva”, cioè da società di capitali a società si persone, perché in quella “progressiva”, da società di persone a società di capitali, non vi erano  perdite da riportare all’interno dell’ente per effetto del particolare meccanismo impositivo della trasparenza che le imputa ai soci alla chiusura del periodo d’imposta.

Questo scenario di incertezza poteva perdurare, a mio parere, solo fino all'introduzione del D.Lgs. n. 358/97.

In quel decreto, l’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), disponeva l’integrazione degli articoli 8 e 102 del vecchio Tuir (ora 8 e 84) con lo scopo di contrastare il riporto delle perdite in caso di modifica rilevante della compagine sociale e cambiamento dell’attività principale di fatto esercitata.

Era sembrato evidente allo scrivente (in alcuni articoli pubblicati nelle pagine di questa Rivista e in “Dialoghi di Diritto Tributario” pubblicati parecchio tempo fa), nei passaggi interpretativi che illustrerò di seguito, che in quel testo vi erano, tra l’altro, importanti riferimenti all’operazione di trasformazione regressiva e al conseguente riporto delle perdite generate anteriormente all'operazione.

In particolare la disposizione  impediva il riporto delle perdite solo a determinate condizioni, essendo stata formulata con chiaro intento antielusivo.

L’indicazione che se ne traeva era che, se si voleva impedire il riporto delle perdite solo al verificarsi di determinate condizioni, negli altri casi, fuori cioè da quelli  espressamente previsti, esse fossero liberamente usufruibili.

La seconda indicazione che si poteva ricavare dalla lettura della disposizione riguardava il destino delle perdite fiscali delle società di persone, fino ad allora regolate dal solo meccanismo dell’imputazione ai soci con conseguente sottrazione di queste dai rispettivi redditi: in particolari momenti della vita societaria questo meccanismo era “derogato”, consentendo l’imprigionamento delle perdite all’interno dell’ente.

L’evento in questione era rappresentato proprio dalla trasformazione di società di capitali in società di persone, un’operazione che, mantenendo in vita lo stesso soggetto giuridico, consentiva il mutamento dell’abito legale.

Queste nuove indicazioni, pur di natura interpretativa ma, a mio avviso, le uniche che consentissero di attribuire un senso ad alcuni momenti della disposizione, erano fondamentali nel confermare il principio, già implicito nel sistema, di usufuibilità delle perdite pregresse in caso di trasformazione regressiva.

E, per questa via, dimostravano  l’infondatezza della diversa opinione espressa nella Risoluzione Ministeriale del 19 dicembre 1994 n. 44130/51/1, che negava il riporto delle perdite fiscali.

Ma andiamo per gradi e ripercorriamo il ragionamento che illustra questa conclusione.

 

Il riporto delle perdite dopo il D.Lgs. 358/97

Per comprendere se il riporto delle perdite di una società di persone sia consentito, bisogna far riferimento all'articolo 8 del Tuir che, tra l'altro, spiega in quale modo vengono utilizzate le perdite delle società di persone disponendo che esse vengano imputate ai soci.

Lo stesso articolo, in seguito alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 358/97, dichiara applicabili le disposizioni dell'articolo 102, comma 1-ter, (ora 84, comma 3) formulate per le società di capitali.

Esse così dispongono:

 Le disposizioni del comma 1 (che stabiliscono il riporto delle perdite nei periodi d'imposta successivi NDA) non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso ovvero nei due successivi od anteriori”.

La lettura di questo comma fa sorgere il dubbio su come possa conciliarsi il meccanismo della trasparenza, applicabile alle perdite delle società di persone, con i limiti al riporto, riferiti alle società di capitali, operanti solo all'interno della società.

Un altro aspetto della disposizione, che appare inconciliabile con la struttura delle società personali, è quello che, nell’elencare gli eventi che provocano l’azzeramento delle perdite fiscali, fa riferimento al trasferimento delle partecipazioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, organo proprio delle società di capitali e assente nelle società di persone.

Sembra difficile riferire alla società di persone anche la disposizione secondo cui la modifica dell’attività, congiuntamente al trasferimento della maggioranza delle partecipazioni, deve avvenire, per pregiudicare il riporto delle perdite, nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o nei due successivi o anteriori.

La modifica quindi produce effetto se interviene entro il primo o il secondo periodo d’imposta della società di persone.

Sorge il dubbio che la disposizione non possa funzionare per le società di persone; infatti, come può verificarsi lo sbarramento al riporto delle perdite per due periodi d’imposta se si ha l'accortezza di attendere la chiusura del primo e modificare l’attività?

Per effetto del meccanismo della trasparenza la chiusura del primo periodo d’imposta determinerebbe l’imputazione delle perdite ai soci, fuoriuscendo dalla società.

Pertanto non vi sarebbero perdite riportabili nel secondo periodo d’imposta.

Se ci si fermasse qui, a queste considerazioni, la norma sembrerebbe "inutiliter data".

Tuttavia l'interprete non può e non deve fermarsi di fronte a questa prima conclusione poichè appare impensabile che il legislatore abbia formulato una norma senza senso.

Il significato di questa norma appare chiaro se si pensa all’operazione di trasformazione di società di capitali in società di persone, e quindi riferendo la norma ad una ex società di capitali trasformata in società di persone.

Questo primo tentativo può spiegare il riferimento all’assemblea ordinaria; ma resta ancora il dubbio sul riporto delle perdite all’interno della trasformata.

Utilizzando la teoria delle “posizioni quesite”, elaborata dal prof. Zizzo, si riesce a chiarire anche come possa verificarsi il riporto delle perdite all’interno di una società di persone.

Questo autore,  dalla lettura dell’articolo 170 (122 nel vecchio Tuir), commi 3 e 4, nota che il legislatore salvaguarda  le posizioni giuridiche già acquisite dal soggetto prima della sua trasformazione.

E’ noto che anche il diritto di riporto delle perdite è un diritto soggettivo e come tale, secondo questa condivisibile teoria, resta acquisito dalla società trasformata per essere utilizzato con le stesse modalità concesse alla trasformanda.

Insomma anche dopo la trasformazione le perdite permangono all’interno della società fino alla loro completa compensazione con i successivi redditi, come accade nelle società di capitali; successivamente i nuovi redditi vengono imputati ai soci, secondo i consueti meccanismi impositivi.

Trovato finalmente il senso della disposizione, risulta evidente che se il legislatore, con il D.Lgs. n. 358/97, ha impedito il riporto delle perdite solo al verificarsi di determinate condizioni, significa che in loro assenza le perdite sono liberamente usufruibili.

 

Dall'introduzione dell'Ires al parere dell'Agenzia delle Entrate

Questo assetto era raggiungibile già prima dell’entrata in vigore dell’Ires; successivamente la riforma fiscale ha introdotto l’istituto della trasparenza fiscale delle società di capitali, prevedendo che il passaggio da soggetto Ires a soggetto trasparente fosse attuato proprio nel modo appena illustrato.

Infatti   l’articolo 7 del D.M. 23 aprile 2004, che contiene le “Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società  di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi”, così dispone:  Le perdite fiscali … relative ai periodi d’imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’art. 84 del testo unico.”

Questo passaggio risulta applicabile in via analogica al caso in esame di trasformazione regressiva, considerate le contigue condizioni applicative.

L’operazione di trasformazione non può essere considerata diversa solo perché si passa da una società di capitali ad una di persone: come abbiamo già visto, l’effetto di questa operazione non è l’estinzione di un soggetto e la nascita di uno nuovo, ma semplicemente la modifica della veste giuridica dello stesso soggetto.

Il legislatore, nella trasparenza per opzione, si è preoccupato di regolamentare il delicato passaggio da un sistema impositivo, l’Ires, ad un altro, Irpef.

Lo stesso passaggio che impegna un ente che si trasforma  da società di capitali a società di persone.

La conferma di questa interpretazione viene dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2005, risponde ad un interpello proprio sul tema del riporto delle perdite in ipotesi di trasformazione regressiva.

L’Agenzia delle Entrate, nel riconoscere la ricostruzione sin qui illustrata, precisa che il principio, secondo il quale le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata – contenuto nell’art. 7 del D.M. 23 aprile 2004 – “può considerarsi una norma ricognitiva di un principio già insito nell’ordinamento tributario…”.

E prosegue:

Occorre evidenziare che, per gli effetti fiscali che produce, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone può considerarsi equivalente alla situazione che si verifica  per effetto dell’esercizio dell’opzione, di cui all’art. 115 del tuir, da parte di una società di capitali: il cambio di regime impositivo, nel primo caso, è la conseguenza fisiologica dell’adozione di una nuova veste societaria; nel secondo, un’opportunità concessa dal legislatore della riforma alle società di capitali che, pur non spogliandosi  della personalità giuridica di cui sono dotate, risultano comunque in possesso di particolari requisiti.”

Inoltre l’Agenzia delle entrate conclude per il riporto delle perdite pregresse in capo alla trasformata, confermando che non vi è l’imputazione ai soci.

 

Conclusioni

Finalmente, dopo anni di difficili esercizi interpretativi, si è giunti a riconoscere che non vi sono divieti al riporto delle perdite in caso di trasformazione regressiva.

In fondo se il soggetto che riporta le perdite è il medesimo non si sarebbe compresa una ricostruzione diversa, perchè la capacità contributiva espressa non può essere compromessa dal cambio di meccanismo impositivo, dall’Ires (o Irpeg) all’Irpef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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