Da “Il Sole 24 Ore”
del 22 luglio 2003
Studi di settore, integrativa a effetto ridotto
Di
Alberto Buscema
Dottore
Commercialista in Padova
La circolare n.39/E del 17 luglio
2003 dell’Agenzia delle Entrate
affronta il tema del rapporto tra sanatorie e studi di settore.
In particolare, analizzando gli
effetti della dichiarazione integrativa disciplinata dall’articolo 8 della
legge 289/2002, la circolare dispone che “ai fini della verifica della
condizione della non congruità dei due periodi d’imposta su tre consecutivi,
l’integrazione dell’imponibile rileva a condizione che il contribuente
risulti avere integrato i ricavi o i compensi in misura non inferiore a
quelli determinabili sulla base dell’applicazione degli studi di settore”.
E prosegue dicendo che “assume rilevanza la sola integrazione dei ricavi o
compensi al valore puntuale risultante dall’applicazione degli studi di
settore”.
L’interpretazione appare, però,
sorprendente.
Gli
studi di settore
Lo studio di settore è uno strumento
accertativo basato su presunzioni relative formulate in base ad un
raffinato procedimento
matematico-statistico.
Lo scopo è ricostruire con buona
approssimazione i ricavi o i compensi dell’attività svolta.
Ai fini accertativi lo strumento può
essere utilizzato nei confronti di esercenti attività d’impresa in
contabilità ordinaria per opzione e degli esercenti arti e professioni solo
se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi l’ammontare dei compensi e dei ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore è superiore all’ammontare
dei compensi o ricavi dichiarati.
Per i soggetti in contabilità
semplificata l’accertamento avviene in relazione ad ogni periodo non
congruo.
L’integrativa
L’articolo 8 della legge n. 289/2002 prevede
un’integrazione degli imponibili che lascia ampio spazio alla libera
determinazione del contribuente nel decidere il quantum da integrare. Il
comma 6 prevede una franchigia doppia rispetto all’imponibile integrato che
preclude ogni accertamento.
Combinando la norma sugli studi di
settore e quella sull’integrativa si era giunti alla conclusione che, in
presenza di scostamenti rispetto a quelli quantificati dagli studi, era
sufficiente integrare la base imponibile della metà della differenza,
sfruttando gli effetti della franchigia, per vedere sanata ogni eventuale
contestazione.
L’Agenzia ritiene, però, che solo
integrando la base imponibile fino al ricavo puntuale si può ottenere la
congruità e l’esclusione del periodo d’imposta integrato dal calcolo dei
tre “sorvegliati”.
Le conseguenze
Poiché non viene esposta la
motivazione che ha spinto l’Agenzia a queste conclusioni si può ritenere
che questa interpretazione abbia fatto leva sull’articolo 10, comma 2,
della legge 8 maggio 1998, n. 146,
che regolando l’uso degli studi di settore in sede di accertamento,
prevede che la non congruità si abbia quando l’ammontare di compensi e
ricavi determinabili sulla base degli studi di settore è superiore all’ammontare di quelli
dichiarati.
Poichè compensi o ricavi dichiarati
con l’integrativa, indicati in misura dimezzata per effetto della
franchigia, sono inferiori a quelli determinati con lo studio di settore il
contribuente risulterebbe incongruo.
La conseguenza sarebbe che si
incrementerebbero i periodi d’imposta non congrui, con il risultato di
aumentare le probabilità di rettifica di quelli non coperti da condono.
Un esempio aiuta a chiarire: se un
contribuente non congruo per il 2001 ha proceduto all’integrazione con
franchigia per allinearsi agli studi e nel 2002 non è congruo, potrà essere
accertato. Per il 2001 il suo imponibile non potrà essere rettificato per
effetto della franchigia, mentre per il 2002 sarà emesso l’avviso di
accertamento.
La ricostruzione della ratio degli
studi di settore può condurre a conclusioni diverse. La norma sugli
studi dovrebbe avere il compito di
fornire uno strumento accertativo sofisticato all’amministrazione
finanziaria.
Se questo è lo scopo non si comprende
per quale motivo l’utilizzo delle disposizioni sull’integrativa dovrebbe
garantire la preclusione all’accertamento ad un contribuente che ha evaso e
procede ad una integrativa pari alla metà dell’imponibile ma non consentire
la congruità a chi è assoggettato allo studio di settore.
|