Da “Il Sole 24 Ore”
del 4 settembre 2003
La firma illeggibile non
basta a invalidare l’accertamento
Di
Alberto Buscema
Dottore
Commercialista in Padova
Con la
sentenza n. 9779 del 31 gennaio 2003, depositata il 18 giugno 2003, la
Cassazione è intervenuta sulla delicata problematica della validità di un
accertamento sottoscritto in modo illeggibile.
La materia
del contendere aveva ad oggetto un accertamento ai fini Iva carente del
sigillo dell’ufficio di provenienza e riportante la firma illeggibile del
(presunto?) titolare dell’ufficio.
La Suprema Corte, utilizzando argomentazioni di
matrice squisitamente amministrativa, è giunta alla conclusione che l’atto
è comunque da considerarsi valido poiché:
1)
l’apposizione del sigillo
dell’ufficio è profilo meramente esteriore del documento e pertanto non
essenziale per la sua esistenza;
2)
la leggibilità della firma non
è requisito essenziale quando il contesto dei fatti in cui si inserisce il
comportamento dichiarativo (l’accertamento) <<sia tale da assicurare
la riferibilità della dichiarazione e da sostituire così la leggibilità
della firma>>.
La prima perplessità sorge riguardo a
quest’ultima affermazione: resta incerto quale possa essere il contesto dei
fatti che possa garantire la riferibilità della firma al titolare del
potere.
Se così fosse la funzione della firma, che da
sola dovrebbe consentire il controllo della paternità dell’atto, verrebbe
svilita poiché non più autosufficiente.
Secondariamente in diritto tributario vige il
principio secondo cui l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a
pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da un suo delegato.
Essenziale diventa la sicura riferibilità della
firma a una determinata persona al fine di stabilire la legittimità
dell’atto.
Per consentire l’individuazione dell’autore
dell’atto la leggibilità della firma è uno dei requisiti fondamentali. Per
esempio, in altro ambito, la legge notarile (la n. 89/1913) la prevede
quale requisito fondamentale.
Inoltre occorre rilevare che spesso sorgono
contestazioni proprio sulla persona che ha firmato l’atto a cagione di una
illegittima delega di funzioni, cosiddetta incompetenza, dovuta alla
violazione di norme sull’organizzazione dell’ufficio.
E l’atto firmato da persona non regolarmente
delegata diventa nullo.
In questo ambito appare illuminante l’articolo 10
dello Statuto del Contribuente che,
con riferimento al principio della collaborazione e della buona fede, ha la
funzione di garantire la correttezza
dei comportamenti dell’amministrazione finanziaria.
Firmare con chiarezza l’atto di accertamento fa
parte della collaborazione e buona fede che il contribuente si aspetta al
fine di comprendere immediatamente se vi possono essere motivi di
impugnazione.
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